giu032019

Controlli a tavolino e Pvc: le Ctr contro la Cassazione


La consegna del processo verbale di constatazione (Pvc) è obbligatoria - a pena di nullità dell’avviso - anche in caso di verifiche a tavolino.
Questo è il principio affermato dalla Ctr Emilia Romagna 317/7/2019.
Secondo la Ctr Emilia Romagna, la redazione di un processo verbale di constatazione è da intendersi come elemento fondamentale per il rispetto del diritto al contraddittorio endoprocedimentale che, a sua volta, è un indispensabile strumento di tutela del contribuente e di garanzia del migliore esercizio della potestà impositiva anche nell’interesse dell’Amministrazione.
In quest’ottica, il processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica deve enunciare, seppur sinteticamente, i profili di contestazione che potrebbero essere trasfusi in un avviso di accertamento.
La Ctr Emilia si pone quindi in aperto contrasto con l’ormai consolidato orientamento della Cassazione (24823/2015), e, con questa pronuncia, va a rinforzare le fila di quella giurisprudenza di merito non allineata che continua a interpretare l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) in modo più esteso e “sostanzialista” (cfr: Ctr Lombardia 2/27 e 3509/13 del 2017)
Nella sentenza 317 del 2019 la Ctr richiama l’orientamento della Cassazione (sent. n. 19667/2014) per cui il diritto al contraddittorio endoprocedimentale trova diretto fondamento nel diritto dell’Unione Europea e nell’art. 97 Cost., esiste infatti “un principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’amministrazione finanziaria del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio, il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia stato previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione del destinatario.

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