gen092019
Guida in stato d'ebbrezza - Cass. 144/2019
Nella sentenza in oggetto, la Suprema Corte, consolidando il proprio orientamento, stabilisce che la guida in stato di ebrezza è un'aggravante del reato di omicidio stradale e di lesioni gravi o gravissime, e che non è quindi possibile il concorso con la contravvenzione di cui all’articolo 186 Cds.
Nel caso in cui, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), si contesti all'imputato di essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati.
Secondo la Cassazione, in virtù del principio del ne bis in idem sostanziale, di cui sono espressione gli artt. 15 e 84 c.p. che definiscono il reato complesso e i principi di specialità e assorbimento, non si può addebitare all'imputato più volte il medesimo fatto storico.
Si allega sentenza in oggetto.
Nel caso in cui, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), si contesti all'imputato di essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati.
Secondo la Cassazione, in virtù del principio del ne bis in idem sostanziale, di cui sono espressione gli artt. 15 e 84 c.p. che definiscono il reato complesso e i principi di specialità e assorbimento, non si può addebitare all'imputato più volte il medesimo fatto storico.
Si allega sentenza in oggetto.